Per la concessione del contributo a fondo perduto l’Agenzia delle Entrate effettua solo alcuni controlli formali e di coerenza, mentre eventuali controlli mirati sulla correttezza delle informazioni contenute nell’istanza, tra cui l’incrocio con i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, saranno ordinariamente effettuati solo a pagamento avvenuto. Tuttavia, non è ancora chiaro se esiste la possibilità che dall’avvio di tali controlli mirati, sulla spettanza del contributo, si possano innescare vere e proprie verifiche generali mediante l’utilizzo di poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, circostanza che impone un’ulteriore prudenza compilativa della domanda.
Da qualche giorno è partita la “caccia” al contributo a fondo perduto, ex art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Di fatto, secondo quanto confermato dalla circolare n. 15/E/2020dell’Agenzia delle Entrate, l’importo spettante verrà erogato “a vista” dalle Entrate ed eventuali controlli sulla correttezza delle poche informazioni contenute nell’istanza (requisiti, condizioni) saranno ordinariamente effettuati solo a pagamento avvenuto.