La Legge n. 3/12 riformata dal D.L. 179/2012: prevede tre strumenti:
introducendo inoltre al termine della liquidazione, l’istituto della esdebitazione;
Per sovraindebitamento ai sensi della normativa sopra citata si intende “ la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».
Il decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014 contiene il Regolamento attuativo dell’art. 15 della L. n. 3/2012 recante i requisiti di iscrizione nel registro degli OCC(Organismo di composizione della crisi) definiti dalla normativa come: «l’articolazione interna di uno degli enti pubblici stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento».
L’OCC assume la funzione di
1) Consulente economico-finanziario e legale del debitore;
2) Ausiliario del Giudice delegato;
3) Garante dei creditori e dei terzi
L’OCC, in particolare, anche per il tramite del Gestore nominato:
- valuta per il debitore i presupposti della proposta e la redige unitamente alla relazione (particolareggiata nel caso del piano del consumatore); non è escluso che la proposta sia redatta da professionista di fiducia del debitore, ma deve essere fatta propria, ossia recepita e condivisa dall’OCC;
- verifica per il Giudice la veridicità dei dati contenuti nella proposta e redige la relazione di fattibilità;
- cura per i creditori le comunicazioni dei provvedimenti giudiziali e del decreto di omologa e gli adempimenti successivi, eseguendo le pubblicità previste;
- esegue l’accordo o il piano
Il Gestore della crisi, dopo aver reso la dichiarazione di indipendenza ed aver prestato l’accettazione dell’incarico, dovrà valutare i presupposti di proponibilità della domanda e coadiuvare il debitore nell’elaborazione della proposta di accordo o del piano del consumatore da proporre al Giudice. Il Gestore deve agire sempre personalmente senza mai delegare (art. 12 D.M.) ´ Non può escludersi che la domanda di ammissione venga redatta da un professionista di fiducia del debitore, ma essa dovrà in ogni caso essere condivisa, recepita e fatta propria dal Gestore.
Il titolare dello studio, il dottor. Gianluca Abrescia è iscritto nell’elenco dei gestori incaricati di diversi Organismi di Composizione della Crisi istituiti sul territorio Italiano e offre consulenza e assistenza nella fase preliminare di deposito della domanda presso l’OCC anche ai fini di una valutazione dei requisiti necessari.