Con una norma abrogativa, l’articolo 18 del decreto 36/2022 elimina gli esoneri dall’obbligo di fattura elettronica per forfettari, soggetti in regime di vantaggio e associazioni in regime legge 398/1991 con proventi commerciali non superiori a 65 mila euro.
Sono interessati gli operatori che, nell’anno precedente (2021), hanno conseguito/incassato ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25 mila euro.
L’obbligo per questi soggetti decorre per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.
Anche le note di variazione relative a operazioni fatturate ante luglio 2022( e quindi in formato cartaceo) dovrebbero essere emesse elettronicamente.
Tutti gli altri operatori economici non coinvolti in questa fase di passaggio alla fattura elettronica( quelli con ricavi/compensi al di sotto dei 25.000 euro) avranno l’obbligo di fattura elettronica dal primo gennaio 2024
Si ricorda in questa sede che continua a non sussistere obbligo di fattura elettronica per le operazioni nei confronti di soggetti stabiliti all’estero (in altri Stati Ue o in paesi extraUe), ancorché dotati di partita Iva nazionale (identificazione diretta o rappresentante fiscale).
Subentrerà invece anche per i forfettari l’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere attive e passive (esterometro).